Con ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 10376/2018 in data 19 marzo 2019 all'esito dell'udienza di comparazione, il Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione depositato in formato c.d. “non nativo digitale”, e ciò, rilevando 1) che l'atto in questione era stato ottenuto mediante la scansione di immagini e non mediante la trasformazione di un documento testuale, 2) che tale modalità di predisposizione dell'atto digitale non risultava conforme alla normativa vigente in materia di processo civile telematico, 3) che il rispetto delle regole tecniche avrebbe lo scopo di rendere gli atti immediatamente intellegibili a tutti gli attori del processo, oltre che navigabili a chiunque, consentendo l'utilizzo di elementi dell'atto stesso e, infine, 4) che il deposito dell'atto in formato .pdf mediante scansione per immagini, non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo dell'atto e che, pertanto, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, c.p.c. l'atto deve essere dichiarato nullo, fissando il termine per la sua rinnovazione.
E' inutile soffermarsi sulle conseguenze che una sanzione di tal fatta può avere sul processo e, in definitiva, sulla parte.
Di Giulia Bettini
Il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 504/2019 del 27 febbraio 2019) si è pronunciato per l'applicazione estensiva della presunzione di pari responsabilità nella determinazione di un sinistro stradale, di cui all’art. 2054 secondo comma cod. civ., anche in mancanza di una collisione tra i veicoli.
Il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 504/2019 del 27 febbraio 2019) si è pronunciato per l'applicazione estensiva della presunzione di pari responsabilità nella determinazione di un sinistro stradale, di cui all’art. 2054 secondo comma cod. civ., anche in mancanza di una collisione tra i veicoli.
di Nicoletta Giazzi
Il Tribunale di Bergamo si pone nella scia della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità per colpa professionale dell'avvocato.
Il Tribunale di Bergamo si pone nella scia della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità per colpa professionale dell'avvocato.
In una recente ordinanza, per la verità senza esplicitare alcuna motivazione, il Giudice del Tribunale di Bergamo ha disposto il mutamento del rito nel procedimento sommario di intimazione di licenza per finita locazione, trattandosi nella fattispecie di contratto alla prima scadenza; ciò nonostante l'intimato non si sia costituito e pertanto non abbia formalizzato alcuna contestazione in ordine alle ragioni dedotte dall'intimante a giustificazione della disdetta.
La Sezione Lavoro del Tribunale di Bergamo ha voluto, ancora, ribadire la natura pressoché oggettiva della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortunio occorso al dipendente.