La Suprema Corte è intervenuta in merito all'applicabilità della procedura di indennizzo diretto nel caso di incidente stradale nel quale siano coinvolti più di due veicoli.
Come è noto, nel caso di danni derivanti da incidente stradale, qualora si tratti di danni a cose e/o di danni fisici di lieve entità (fino a nove punti percentuali di invalidità permamente), il Codice delle Assicurazioni (Dlgs n. 209 del 2005) prevede che il danneggiato può (lo si sottolinea, può) rivolgersi alla compagnia assicurativa che assicura il proprio mezzo contro la responsabilità civile al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti. Ciò a condizione che tra i protagonisti del sinistro stradale non vi siano divergenze in ordine alla dinamica dell'incidente. Ogni rapporto di dare/avere viene poi definito tra le compagnie di assicurazioni coinvolte in sede interassicurativa, in "stanza di compensazione".
L'accesso a tale procedura, oggettivamente più semplice e veloce, diretta ad ottenere il risarcimento del danno viene tradizionalmente esclusa nel caso di sinistro stradale che abbia visto coinvolti più veicoli. Si pensi al caso, frequentissimo, del tamponamento a catena; i danneggiati si trovano spesso di fronte a difficoltà quasi insormontabili nell'individuazione del responsabile (in particolare, all'individuazione di chi ha tamponato per primo), con il pressoché inesorabile sviluppo giudiziale.
Con l'ordinanza n. 3146/2017 (emessa all'esito di procedimento in camera di consiglio ex art. 375, secondo comma, c.p.c.) la Suprema Corte ha aperto all'applicazione della procedura prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (la procedura di indennizzo diretto, appunto) anche al caso di incidente stradale che veda coinvolti più veicoli. Ciò ha fatto sulla base di una interpretazione strettamente letterale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 254/2006 (regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del Codice delle Assicurazioni Private), relativo alla disciplina del c.d. “Indennizzo Diretto”; secondo tale disposizione la procedura in questione è da applicare nell'ipotesi di “collisione avvenuta ... tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
In buona sostanza, la Corte di Cassazione ritiene applicabile l'art. 149 del codice delle Assicurazioni Private anche all'ipotesi in cui vi siano più veicoli coinvolti, con l'unica eccezione del caso in cui, oltre al veicolo di colui che chiede il risarcimento del danno ed a quello del soggetto dal quale il primo pretende il risaricmento del danno, siano coinvolti altri veicoli “responsabili” dell'incidente.
La Suprema Corte pertanto supera l'interpretazione tradizionale del regolamento attuativo concentrando le sue attenzioni sull'ultimo inciso art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 254/2006 (“senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”), enuciando il seguente principio di diritto: “la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurati private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicoli dell'istanze e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.
Chi scrive non crede che tale pur innovativa pronuncia possa far venir meno il contenzioso che ancora oggi viene originato da tamponamenti multipli (spesso con conseguenze di rilievo) o, comunque, da incidenti stradali che vedano coivolti più di due mezzi, ma costituisce senza dubbio un passo importante verso un'applicazione del Codice delle assicurazioni (e, in particolare, dell'art. 149) più coerente rispetto alla ratio ispiratrice della legge, volta a semplificare ed a rendere meno costoso – sotto ogni aspetto – il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Il contenuto di questo articolo ha finalità meramente informative e non costituisce prestazione di un parere professionale. Tutti i diritti riservati – Avv. Fernando Bolis
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