Di Nicoletta Giazzi
Per affrontare l'emergenza sanitaria in corso e l'inevitabile conseguente contrazione economica, il Governo ha previsto l'adozione di misure straordinarie di sostegno a diversi settori dell'economia, ai lavoratori e alle famiglie.
Per affrontare l'emergenza sanitaria in corso e l'inevitabile conseguente contrazione economica, il Governo ha previsto l'adozione di misure straordinarie di sostegno a diversi settori dell'economia, ai lavoratori e alle famiglie.
In particolare, per quanto concerne queste ultime, con il Decreto Legge n. 9 del 2.03.2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e con il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (Cura Italia) è stata ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, il cosiddetto Fondo Gasparrini.
Trattasi di fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24.12.2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
In particolare, sono ammessi al beneficio coloro (intestatario o uno dei cointestatari del contratto di mutuo) che si trovano in una delle condizioni indicate nella Legge n. 92/2012, verificatesi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio. E, precisamente:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato (fanno eccezione le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato (art. 409, numero 3, c.p.c.), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- insorgenza di condizioni di non autosufficienza, handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Come sopra accennato, il Governo Italiano al fine di arginare gli effetti della crisi economica che, inevitabilmente, si produrrà in conseguenza di quella sanitaria, ha voluto estendere, in deroga alla normativa in vigore, l'accesso al benefico del predetto Fondo di solidarietà anche:
- ai dipendenti che hanno subito la sospensione del lavoro ovvero la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (art. 26 D.L. del 2 marzo 2020 n. 9);
- ai lavoratori autonomi e i liberi professionisti (e ciò per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge), che con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, dichiarino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (art. 54 D.L. del 17 marzo 2020 n. 18).
In buona sostanza, dunque, coloro che si trovano in una delle condizioni soggettive sopra indicate potranno richiedere con apposita istanza da presentare alla propria Banca (modulo che potrà essere reperito sul sito della Consap S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il “Fondo Gasparrini”, ovvero sul sito del MEF), la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento delle rate del mutuo prima casa.
Oltre ai predetti presupposti soggettivi, l'accesso ai benefici del Fondo richiede la sussistenza dei seguenti presupposti oggettivi:
- l'immobile per il quale è stato acceso il muto deve essere adibito ad abitazione principale non di lusso;
- il mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non deve superare l'importo di 250.000,00 euro;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
- l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate del mutuo non deve superare i 90 giorni consecutivi;
- l'indicatore ISEE non deve superare i 30.000,00 euro.
Quest’ultimo requisito è stato peraltro eliminato per i prossimi nove mesi proprio a fronte dell'emergenza coronavirus, così come, per il medesimo lasso temporale, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Quest’ultimo requisito è stato peraltro eliminato per i prossimi nove mesi proprio a fronte dell'emergenza coronavirus, così come, per il medesimo lasso temporale, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Si sottolinea che non sarà la propria Banca a decidere sull'accesso al beneficio e dunque ad accordare la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, bensì la Consap, cioè la società pubblica che gestisce il Fondo.
Il termine per la relativa risposta è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Ciascuna famiglia potenzialmente interessata ad accedere al predetto beneficio dovrà valutare la convenienza sulla base dello stato del mutuo acceso.
Infatti, se la sospensione riguarda tutta la rata del mutuo, quanto agli interessi è bene evidenziare che per la durata della sospensione il Fondo pagherà all'istituto di credito, al posto dei mutuatari, soltanto il 50% degli interessi maturati sulle rate non versate nel periodo di sospensione, calcolati sulla base dell’IRS o dell’Euribor di cui al calcolo del piano di ammortamento, mentre il restante 50% degli interessi resterà a carico del titolare del finanziamento.
Pertanto, terminato il periodo di sospensione, il titolare del finanziamento ricomincerà a versare le rate da dove si era fermato, con allungamento del piano di ammortamento della durata equivalente alla sospensione concessa e sarà, comunque, tenuto a corrispondere alla banca anche la metà degli interessi maturati sulle rate non versate.
Probabilmente, dunque, tale beneficio converrà maggiormente per i mutui più datati, con una quota maggiore capitale da rimborsare rispetto a quella degli interessi.
Si evidenzia, infine, che alcuni articoli apparsi sulle riviste di settore, hanno rilevato che, in passato, alcuni istituti di credito hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate.
In attesa dunque della pubblicazione del regolamento attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle nuove ipotesi di sospensione dei mutui prima casa contenute nei suddetti decreti, sarà bene fare una attenta valutazione sulla convenienza del predetto beneficio a fronte della situazione personale e delle prospettive future.
Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce la prestazio e di un parere professionale. Tutti i diritti riservati - Avv. Nicoletta Giazzi