Il Tribunale di Bergamo ribadisce che il termine di prescrizione in tema di azione prevista in tema di gravi vizi e difetti dell'immobile prevista dall'art. 1669 del codice civile, decorre dal momento dell'acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza del vizio lamentato.
Con la sentenza n. 2614/17, respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appaltatore e dal committente rispetto alle domande di risarcimento del danno proposte dagli aventi causa del committente-venditore, il Tribunale orobico ha affermato che il termine per la denunzia dei gravi vizi e difetti che affliggono l'immobile decorre dal momento in cui viene acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed oggettiva, in ordine ai difetti, allo loro gravità, alle loro cause e all'imputabilità degli stessi all'appaltatore.
Anche il Tribunale di Bergamo attribuisce valore determinante all'espletamento di una perizia, strumento che in assoluto parrebbe essere il mezzo per raggiungere quella conoscenza “seria ed oggettiva” del vizio e difetto, presupposto per il decorso del termine annuale di decadenza prevista dall'art. 1669 cod. civ. per la denuncia.
Insomma, per far decorrere il termine di decadenza previsto dalla norma in argomento non sono quindi sufficienti – per dirla con le parole della Suprema Corte (Cass. 2460/08, citata in motivazione) – “semplici sospetti” sull'esistenza e sulla natura del vizio e del difetto.
In definitiva, la sentenza in argomento – che si segnala anche per l'interessante motivazione in ordine all'irrilevanza della nomina, per sé considerata, del Direttore dei Lavori da parte del Committente ai fini della configurabilità di un appalto “a regia” e, quindi, della legittimazione passiva del committente ex art. 1669 cod. civ. – conferma che la ratio di un indirizzo di tal fatta risiede nell'impossibilità di “onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo” (in tal senso Cass. 1468/08, pure richiamata in motivazione).
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