In una recente ordinanza, per la verità senza esplicitare alcuna motivazione, il Giudice del Tribunale di Bergamo ha disposto il mutamento del rito nel procedimento sommario di intimazione di licenza per finita locazione, trattandosi nella fattispecie di contratto alla prima scadenza; ciò nonostante l'intimato non si sia costituito e pertanto non abbia formalizzato alcuna contestazione in ordine alle ragioni dedotte dall'intimante a giustificazione della disdetta.
Il Giudice ha quindi disposto “il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e per relationem dell'art. 426 c.p.c.”. Tale provvedimento ha portato in capo all'intimante l'onere di introdurre preliminarmente, a pena di improcedibilità, la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla Legge; il Giudice ha mandato le parti ad intraprendere la procedura di mediazione, con i conseguenti maggiori oneri per l'intimante.
Come si è detto, il Giudice non ha motivato il suo provvedimento, limitandosi a dire che nella fattispecie “non può, quindi, procedersi con il rito sommario”. Occorre pertanto ricercare le ragioni che possono sorreggere un'ordinanza di tal fatta la quale, ad un primo momento, potrebbe sembrare
L'indagine, che riguarda i precedenti giurisprudenziali, porta l'attenzione su di una pronuncia del Tribunale di Nola (sentenza del 28 aprile 2011), secondo cui nel caso di diniego al rinnovo del contratto alla prima scadenza del contratto di locazione, il procedimento non ha per oggetto non una convalida per finita locazione; in particolare, secondo il Tribunale campano, “la differenza tra la disciplina ordinaria della convalida della licenza per finita locazione (ex art. 657 e ss. c.p.c.) e quella speciale (art. 30 della legge n. 392 del 1978) della convalida della licenza data in base a disdetta motivata nei casi previsti dall'art. 29 della citata legge n. 392 del 1978 e 3 della legge n. 431 del 1998, non risiede tanto nella diversa forma dell'atto introduttivo del rispettivo procedimento ma, piuttosto, nella diversa rilevanza della mancata comparizione del convenuto, che soltanto nella disciplina ordinaria consente la convalida nella licenza (art. 663 c.p.c.), mentre in quella speciale ha lo stesso valore della comparizione seguita da contestazione, aprendo quindi all'esame del merito della domanda”.
In buona sostanza, se queste sono le ragioni che sostengono l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Bergamo (ragioni che, come si è detto, meglio sarebbe stato se fossero state esplicitate!), la mancata comparizione dell'intimato equivale alla comparizione seguita dalla contestazione.
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