Di Nicoletta Giazzi
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione di appello per carenza dei requisiti di forma e sostanza previsti dal codice di procedura, che sovente viene sollevata dalla parte convenuta, si segnala la recentemente pronuncia della Corte d'Appello di Brescia (sentenza n. 1365/2020 del 21 dicembre 2020).
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione di appello per carenza dei requisiti di forma e sostanza previsti dal codice di procedura, che sovente viene sollevata dalla parte convenuta, si segnala la recentemente pronuncia della Corte d'Appello di Brescia (sentenza n. 1365/2020 del 21 dicembre 2020).
Com'è noto l'atto introduttivo del secondo grado di giudizio deve rispondere ai requisiti – formali e sostanziali – di ammissibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis del codice di rito, riportando con chiarezza e puntualità le parti della sentenza di primo grado delle quali viene richiesta la riforma con specifica indicazione delle modifiche che vengono chieste alla sentenza del Giudice di prime cure; devono, inoltre, essere esplicitate le circostanze dalle quali deriva la violazione della legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando quella che si ritiene essere la corretta interpretazione dei fatti e dell'applicazione delle norme.
Sul punto la Corte d'Appello di Brescia ha avuto modo di precisare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta deve considerarsi superata quando la Corte abbia già rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo evidentemente la stessa valutato come implicitamente insussistenti i presupposti per decidere la controversia all'udienza ex art. 350 c.p.c. e con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c..
Quanto poi alla previsione dell'art. 342 c.p.c., la Corte di Brescia richiama e fa proprie le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (16.11.2017 n. 27199) laddove viene specificato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (...), che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ... Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze ...D'altra parte - continua la citata sentenza della Corte bresciana richiamando l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale”.
Le stesse Sezioni Unite con altra pronuncia, la n. 10878 del 2015, hanno ricordato che anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha in più occasioni chiarito che le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
In buona sostanza, dunque, la Corte d'Appello di Brescia pare ricercare il giusto equilibrio tra il rispetto del dettato normativo ed il diritto di accesso alla giustizia, fornendo indicazioni che potrebbero essere utili anche sulla modalità di redazione dell'atto introduttivo del gravame.In allestimento.
Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce la prestazione di un parere professionale. Tutti i diritti riservati - Avv. Nicoletta Giazzi.