Con la sentenza n. 11504/2017 pubblicata il 10 maggio 2017, la Suprema Corte di Cassazione sembra voler superare il precedente orientamento, cristallizzatosi in quasi ventisette anni di pronunce, che individuava nel “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” il parametro per accertare la sussistenza o meno del diritto ad ottenere l'assegno divorzile; ciò in favore del criterio della “indipendenza ed autosufficienza economica” del richiedente.
Nella motivazione della sentenza in argomento la Suprema Corte precisa che, una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sotto il profilo dello status personale dei coniugi, che sotto il profilo dei rapporti economici-patrimoniali tra gli stessi, e ciò con particolare riferimento ai reciproco dovere di assistenza morale e materiale.
Secondo la Suprema Corte, ogni riferimento a tale rapporto finisce per ripristinarlo in un'indebita prospettiva di “ultrattività” del vincolo, seppur limitatamente all'aspetto economico.
Il diritto all'assegno deve piuttosto trovare fondamento nell'accertamento della mancanza di mezzi adeguati in capo al coniuge richiedente o, comunque, nell'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
L'accertamento in concreto dell'adeguatezza-inadeguatezza di mezzi e della possibilità-impossibilità di procurarseli, può determinare due ipotesi: qualora il coniuge richiedente possiede mezzi adeguati o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto all'assegno non potrà che essere negato; se invece il coniuge richiedente dimostri di non possedere mezzi adeguati e di essere nell'impossibilità oggettiva di procurarseli, il diritto all'assegno divorzile va riconosciuto.
Il parametro per stabilire l'adeguatezza o meno degli strumenti viene individuato dalla sentenza non più nel “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso”, bensì nel raggiungimento “dell'indipendenza economica del richiedente”.
In buona sostanza, secondo i Giudici della Suprema Corte l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno di divorzio non è tanto quello di conservare il tenore di vita matrimoniale o di riequilibrare le condizioni economiche tra i coniugi, bensì quello di consentire loro di raggiungere l'indipendenza economica. Il diritto all'assegno risponderebbe in tal modo alla sua funzione assistenziale.
Il nuovo criterio individuato con la sentenza in commento viene mutuato dagli articoli 337 septies, primo comma, c.p.c. e dall'art. 155 quinquies c.p.c., così come previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 in tema di disposizioni per i figli maggiorenni ed applicato per analogia legis anche al divorzio.
Con la sentenza in commento la Corte vuole fornire al Giudice del divorzio indicazioni concrete su come procedere rispetto alla richiesta di assegno di divorzio. Dapprima dovrà essere posta in essere una valutazione sulla sussistenza del diritto all'assegno (fase dell'an debeatur), soffermandosi sul parametro dell'indipendenza economica a cui rapportare l'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedete e la possibilità-impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli.
Trattasi di fase che attiene all'accertamento sulla sola persona del richiedente, senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale ed è improntata al principio dell'autoresponsabilità.
Gli indici per accertare la sussistenza o meno dell'indipendenza economica sono: 1) il possesso di redditi; 2) l'esistenza di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; 3) il costo della vita nel luogo di residenza; 4) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro; 5) la stabile disponibilità di una abitazione.
L'onere di provare di non essere indipendente economicamente grava sul richiedente.
Accertata la sussistenza del diritto ad ottenere l'assegno, dovrà essere quantificato l'importo dell'assegno (fase del quantum debeatur).
In tale fase si potrà procedere ad una comparazione tra le posizioni economiche e personali delle parti e la quantificazione risponderà al principio della solidarietà economica; pertanto saranno valutate le condizioni di ciascun coniuge, le ragioni del divorzio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare, i redditi di ciascuno, la durata del vincolo.
Staremo a vedere se i Giudici di merito faranno proprie le indicazioni fornite dalla Suprema Corte e se daranno seguito a questo nuovo e per certi versi rivoluzionario, indirizzo giurisprudenziale.
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