Di indubbio interesse, anche per la particolare completezza nella disamina della materia, è una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione e, segnatamente, a Cass. Civ., Sezione Terza, n. 10124 del 18 maggio 2015, pronuncia che peraltro cassava una decisione della Corte d'Appello di Brescia la quale, a sua volta, confermava una sentenza del Tribunale di Bergamo.

Il Giudice di Legittimità ha confermato, con argomentazioni lucide e tecnicamente ineccepibili – sia sotto l'aspetto del diritto interno che con riguardo alla normativa europea ed alle norme di diritto internazionale privato e processuale – che la società mandataria (incaricata dalla compagnia estera di provvedere alla gestione del sinistro in Italia) è passivamente legittimata nel giudizio promosso avanti al Giudice italiano dai danneggiati in conseguenza del sinistro avvenuto all'estero.

Secondo la sentenza citata “il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 152 cod. ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile", Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante”.

Diversamente opinando – ed anche considerando il solo diritto italiano – si giungerebbe “all'inaccettabile risultato di rendere giuridicamente irrilevante l'inadempmento di un dovere, e di conseguenza di rendere irrilevante l'esistenza o l'inesistenza dell'art. 152 cod. ass.” (ancora in motivazione).


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