Il Governo italiano ha adottato molti provvedimenti per arginare gli effetti di una crisi economica, diretta conseguenza di quella sanitaria derivante dalla diffusione del “COVID-19”, che senza dubbio metterà in grave difficoltà praticamente tutti i settori economici.

Come detto, le misure di sostegno alle imprese sono numerose, da ultimo con il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020) anche se non sufficienti.
 
Numerosi sono anche le iniziative delle Associazioni di categoria, tra le quali va segnalato l'addendum del 6 marzo 2020 sottoscritto dall’ABI correlativamente all’Accordo per il Credito 2019; grazie a tale iniziativa, il periodo di applicazione dell'Accordo è stato ulteriormente esteso: il programma “Impresa in Ripresa 2.0” (previsto dall'Accordo sul Credito, appunto) ora riguarda anche i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza “COVID-19”. L’Associazione Bancaria Italiana (l'ABI, appunto) ha voluto dare la possibilità di accedere alle misure della sospensione o dell’allungamento, entro i limiti indicati dall’Accordo (sospensione per un periodo massimo di 12 mesi; allungamento per un periodo massimo pari al doppio della durata del piano di ammortamento residuo; per i crediti a breve termine è previsto un massimo di 270 giorni). La stessa ABI esorta le banche ad offrire condizioni addirittura migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo per il Credito, studiato per il 2019. Come noto, “Impresa in Ripresa 2.0” prevede la possibilità per gli Istituti di credito aderenti a tale protocollo consentire la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti (sospensione) o di prorogare la loro scadenza (allungamento).

Un tale programma è riservato alle micro, piccole e medie imprese le quali non abbiano in essere, alla presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate come deteriorate.
 
E' importante sottolineare che la sospensione trova luogo per i finanziamenti a medio lungo termine e per le operazioni di leasing (sia esso mobiliare che immobiliare); il fatto che tali strumenti di finanziamento siano stati concessi grazie ad un contributo pubblico non è elemento ostativo all'accesso ad un tale strumento. Appare pacifica la possibilità di ricorrere alla sospensione anche a fronte di aperture di credito ipotecarie; ciò a condizione che, al momento della presentazione della domanda il finanziamento sia in corso di ammortamento e le cui rate non devono essere scadute, alla data di presentazione della domanda, da più di novanta giorni; il finanziamento non deve inoltre essere stato già sospeso o prorogato nei ventiquattro mesi precedenti. Ed ancora, tali strumenti sono applicabili pure ai mutui ed ai finanziamenti a breve termine, al credito agrario di conduzione, così come agli insoluti nei quali l’impresa fosse incorsa sui crediti oggetto di anticipazione da parte del istituto di credito.

Degna di nota la è Circolare n. 5 del 2020 del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che per certi versi addirittura anticipa il Decreto "Cura Italia", confermando, d’ufficio, la garanzia del Fondo per i finanziamenti oggetto delle misure previste dal piano “Impresa in Ripresa 2.0”: le garanzie vengono pertanto confermate anche in assenza di valutazioni nel merito del credito. La “dilatazione” della garanzia ha quale presupposto indefettibile la richiesta del debitore, con l'invio della modulistica predisposta dal Fondo di Garanzia e reperibile sul sito istituzionale del Fondo medesimo.

Il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) prevede, per le sole Piccole e Medie Imprese in bonis, la moratoria per i finanziamenti e, in particolare, la sospensione, fino al 30 settembre 2020, della possibilità di provvedere alla revoca delle aperture di credito. Il decreto sospende inoltre (e sempre sino al 30 settembre 2020) il rimborso dei finanziamenti (siano essi o meno oggetto di rimborso rateale), e ciò grazie ad un supporto finanziario di un miliardo e settecentotrenta milioni di euro.

In particolare, con riguardo alle esposizioni delle Piccole e Medie Imprese nei confronti degli istituti di credito, gli interventi sono previsti nei seguenti termini: a) gli importi accordati per le aperture di credito “a revoca”, per le anticipazioni su crediti al 29 febbraio 2020, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre; ciò anche per la parte di affidamento non ancora utilizzata; b) per i finanziamenti a rimborso non rateale con scadenza antecedente il 30 settembre 2020, il finanziamento è prorogato alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020; c) per i finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate (o dei canoni di leasing) in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale ultima data. La sospensione può operare, nel caso ne faccia richiesta il debitore, anche per la sola quota capitale.

Come si è già evidenziato, l'accesso a tali rimedi è riservato alle sole Piccole e Medie Imprese, che dovranno farne richiesta, allegando un'autocertificazione nella quale la debitrice attesta la temporanea carenza di liquidità in conseguenza diretta della pandemia COVID-19. L’impresa non deve peraltro avere esposizioni debitorie considerate non performing loans.

Il Fondo di Garanzia garantirà gli istituti di credito per un un importo pari ad un terzo dei maggiori utilizzi delle aperture di credito divenuti non revocabili, dei finanziamenti prorogati o sospesi.

Anche per tali misure non è ostativo il fatto che i finanziamenti siano stati erogati grazie a fondi di soggetti terzi o che siano agevolati (necessaria, peraltro, la comunicazione all’ente).

Il Decreto “Cura Italia” prevede inoltre la sospensione, in favore delle PMI, fino a dodici mesi dei finanziamenti agevolati per l'esportazione.

Il Decreto in questione, inoltre, non manca di prevedere un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese per consentire loro di accedere a nuova finanza (intervento esteso a tutto il territorio nazionale) per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto in questione.

Ed ancora, v'è da segnalare un incremento significativo della percentuale massima di copertura (ad esempio: per le garanzie dirette, fino all’ottanta percento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa di un milione e mezzo di euro; per gli interventi di riassicurazione fino al novanta percento dell’importo garantito da Confidi – o da altro soggetto – con un tetto massimo di copertura dell’ottanta percento e sempre per un importo massimo garantito per singola impresa di un milione e mezzo di euro).

Da evidenziare che l’accesso al Fondo di Garanzia è possibile anche per le rinegoziazioni ed per i “consolidamenti” del debito, effettuati con la stessa banca (l'istituto finanziatore deve peraltro concedere credito ulteriore per almeno del dieci percento dell'esposizione residua); per le sospensioni e l'allungamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo, l’estensione della garanzia sarà automatica.

Una particolare attenzione è stata posta al settore turistico/alberghiero ed a quello delle attività immobiliari; per tali settori è previsto la cumulabilità della garanzia del Fondo con altri strumenti di garanzia, purché si tratti di operazioni di finanziamento con una durata non inferiore a dieci anni e di importo superiore a cinquecentomila euro.

Per le linee di finanziamento dedicate alle imprese danneggiate dall'emergenza “coronavirus” o destinate per almeno il sessanta percento a specifiche filiere colpite dal dilagare della pandemia, è previsto inoltre l’innalzamento sino al cinquanta percento (che, nel caso di più garanti, può essere aumentato di un ulteriore venti percento) della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI concessa a copertura della cosiddetta tranche junior in sede di cartolarizzazione.

Un accenno merita anche il sostegno previsto per le imprese diverse dalle PMI. Il Decreto Cura Italia ha previsto che le esposizioni della Cassa Depositi e Prestiti relative ad imprese colpite dall’emergenza pandemica, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato per un importo fino all'ottanta per cento dell’esposizione. Beneficiano della garanzia statale le esposizioni assunte dalla Cassa Depositi e Prestiti nei confronti di imprese che, a causa dell'emergenza “coronavirus”, hanno subito una diminuzione del fatturato e che operano in specifici settori individuati con apposito decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’intervento della Cassa può riguardare anche la concessione di garanzie tramite il sostegno agli istituti di credito finanziatori. L’individuazione dei criteri per la concessione della garanzia statale e dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie è demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.


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