Secondo una recente sentenza del Tribunale di Bergamo, il risarcimento del danno da perdita di un prossimo congiunto (nella fattispecie, di un fratello) non va valutata sulla base della natura del vincolo familiare, ma deve trovare giustificazione nella profondità del legame affettivo, se (e nei termini in cui) viene dimostrato in corso di causa; ciò senza attribuire rilievo decisivo alla “gerarchia dei legami familiari” cui si ispirano le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

Nella sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 1510/19) – di sicuro interesse, in quanto si pone in discontinuità con una tradizione giurisprudenziale consolidatissima – il Giudice dichiaratamente “non condivide e pertanto non assume quale parametro equitativo le Tabelle di Milano nella parte in cui, in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti a titolo di danno parentale, prospetta una sorta di rigida gerarchizzazione delle relazioni familiari, con conseguente gerarchia del dolore” in virtù della quale è considerato più grave il dolore del genitore rispetto a quello dei fratelli.

Continua quindi la sentenza affermando che, una volta provata l'intensità del legame tra il prossimo congiunto ed il danneggiato, “non si rintracciano validi e fondati motivi per procedere a differenziazioni quali quelle prospettate dalle suddette tabelle”.

Ed in ciò risiede la portata indubbiamente innovativa, per certi versi assolutamente rivoluzionaria, della pronuncia del Tribunale di Bergamo (sentenza che si segnala anche sotto altri profili, che imporranno di tornare a parlarne); secondo il Giudice “il dolore che consegue alla morte del fratello ... non deve essere differenziato sulla base della natura del vincolo familiare e di una conseguente assunta (indimostrata) gerarchia del dolore e gerarchia dei legami familiari, per dissentire dalla cui impostazione culturale basterebbe por mente alle parole di Antigone (ricordate nel titolo; n.d.r.) rivolte al pensiero del fratello Polinice, “mai germogliar non mi può nuovo fratello””. Ed il Giudice del Tribunale di Bergamo giunge, grazie a tale iter argomentativo, a liquidare in favore della sorella di colui che è mancato in conseguenza del fatto illecito le medesime somme riconosciuta ai genitori.

Motivata e logica nel suo incedere, ricca di citazioni letterarie e storiche, la sentenza si fa apprezzare per il tentativo di riconsiderare un sistema risarcitorio che tende ad omologarsi ai criteri elaborati dalla prassi milanese (l'Osservatorio sulla gustizia civile di Milano, appunto), rivendicando il ruole centrale del Giudice e dell'Equità nell'individuazione del danno risarcibile e della sua difficile determinazione in "numerario".


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