La tematica è di sicuro interesse se si considera che l'espropriazione presso terzi è forse il mezzo più utilizzato per il recupero coattivo di un credito, ritenuto il più idoneo a soddisfare le proprie ragioni.

Nel corso degli anni il legislatore ha apportato significative modifiche al procedimento esecutivo, tutte volte a garantire maggiore celerità processuale ed una più spedita soddisfazione del credito, pur rimanendo immutate le caratteristiche proprie del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi quale procedimento a formazione progressiva.

Queste note prendono spunto da un caso concreto affrontato in studio: a fronte dell'omessa dichiarazione del terzo datore di lavoratore dell'esecutato, e della conseguente assegnazione del credito, il terzo pignorato dava atto di non poter corrispondere nulla in quanto il credito oggetto di assegnazione risultava essere già stato assegnato ad altro creditore in una precedente procedura.

La situazione di stallo creatasi risultava non solo potenzialmente dannosa per il creditore a causa del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito, ma costituiva una possibile fonte responsabilità per il terzo pignorato.

Valgano le considerazioni che seguono.

La dichiarazione del terzo deve essere resa, secondo quanto disciplinato dall'art. 547 c.p.c., a mezzo raccomandata o “pec” entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e deve contenere l'indicazione delle cose e delle somme delle quali il terzo è debitore, oltre a dover indicare se sono stati precedentemente eseguiti presso di lui altri sequestri e notificate cessioni che ha accettato.

Qualora poi ci si trovasse dinnanzi ad una pluralità di pignoramenti, siano essi contemporanei o successivi, l'art. 550 c.p.c. prevede in capo al terzo l'ulteriore obbligo di darne atto o di richiamare le dichiarazioni precedentemente effettuate, al fine di evitare che si instaurino una molteplicità di procedimenti e di consentire al creditore di valutare la convenienza alla prosecuzione della procedura.

La comunicazione da parte del terzo di eventuali altri pignoramenti è, secondo la dottrina prevalente, un obbligo dalla cui inosservanza può derivare per il creditore un danno, del quale il terzo potrebbe essere chiamato a rispondere.

Al terzo, benché non sia tecnicamente parte del procedimento, è dunque richiesta una condotta collaborativa, ispirata ai principi di lealtà, correttezza e buona fede.

Fulcro del procedimento in discussione è dunque la dichiarazione del terzo, che segna i limiti dell'espropriazione e ne condiziona il successo.

Nessun problema sorge nel caso di dichiarazione positiva del terzo, essendo la medesima assimilabile ad una confessione e ad un riconoscimento con valenza di accertamento costitutivo.

Il terzo può revocare la propria dichiarazione solo nel caso di errore di fatto incolpevole, refuso o violenza, e sempre che non sia già intervenuta l'ordinanza di assegnazione che attribuisce la somma o il bene al creditore (per tutte, e di recente, Cass. Civ. n. 10912/2017). In tal caso il terzo dovrà proporre l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

L'ordinanza di assegnazione è del resto un provvedimento irretrattabile.

Nel caso invece di omessa dichiarazione, la verifica dell'esistenza del credito è subordinata all'accertamento di cui all'art. 548 c.p.c.. Il Giudice fissa una successiva udienza con ordinanza da notificare al terzo almeno dieci giorni prima della data dell'udienza, al fine di consentire allo stesso di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.. Nel caso di omessa comparizione all'udienza da parte del terzo o di un suo rifiuto a rendere la dichiarazione, il codice prevede una sorta di fictio iuris poiché il credito pignorato o il bene in possesso del terzo si considerano non contestati e vengono assegnati nei termini indicati dal creditore.

Ogni eventuale contestazione sulla dichiarazione del terzo verrà decisa dallo stesso Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c..

Diverse peraltro risultano le conseguenze nel caso di dichiarazione elusiva, reticente o ingannevole.

A fronte di una siffatta dichiarazione che abbia potuto favorire il debitore, arrecando pregiudizio al creditore istante, a carico del terzo si configura non tanto una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (del resto lo stesso al momento della dichiarazione non ricopre la qualità di parte) bensì una responsabilità di natura aquiliana ex art. 2043 c.c., da far valer in separato giudizio, per il ritardo che il comportamento doloso o colposo del terzo ha provocato in capo al creditore nel conseguire il soddisfacimento delle proprie ragioni.

Quando il terzo – attraverso una condotta elusiva e reticente, che allontana nel tempo la definizione del procedimento esecutivo – si sottrae al dovere di collaborazione richiestogli in qualità di ausiliario del Giudice nell'interesse della giustizia, rendendo quindi necessaria l'ulteriore attività processuale a carattere incidentale e cognitivo (e, ma ciò è ovvio, quando tale ritardo sia portatore di un pregiudizio per il creditore) ricorrono i presupposti perché il Giudice del merito applichi i principi sulla lesione del diritto di credito da parte del terzo.

Ciò è quanto ha sancito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia la n. 5037/2017, che si pone in continuità con la sentenza della stessa Corte n. 4380/2015.

In buona sostanza, la peculiare posizione che assume il terzo pignorato nella procedura in esame (collaboratore ed ausiliario del Giudice), comporta non solo una sua responsabilità per illecito aquiliano nel caso di dichiarazione falsa o reticente, ma che il creditore possa agire per il risarcimento dei danni con giudizio autonomo e distinto dal processo di espropriazione presso terzi, senza che la contestazione della dichiarazione del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. costituisca condizione di procedibilità.

La mancata comunicazione del terzo del precedente pignoramento subito, può pertanto configurare in capo allo stesso una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, trovandosi in presenza di una assegnazione già avvenuta, nulla potrà più eccepire o contestare avendo dovuto lo stesso agire con maggior diligenza e perizia inviando per tempo una dichiarazione completa ed esaustiva.


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