Il Tribunale di Verona è recentemente intervenuto sull'argomento di come determinare, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, i compensi spettanti all'avvocato nel caso di conciliazione della vertenza giudiziale.

Il testo del Decreto Ministeriale non è certo un esempio di buona tecnica di redazione del testo normativo (in esso si legge che “nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o di transazione della controversia, la liqudiazione del compenso è di regola aumentato fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”; art. 4, comma sesto, del D.M. 55/14), per cui si è posta la questione se all'avvocato vada riconosciuto, nel caso di conciliazione o transazione della causa, oltre al compenso per le fasi già svolte, una somma ulteriore “di regola fino ad un quarto” di quanto previsto per la fase decisionale, oppure se all'avvocato spetta un compenso pari a quanto previsto per tale ultima fase, aumentato fino al 25%.

Sul punto ha fatto chiarezza il Tribunale scaligero, per la verità dopo che sullo stesso argomento fosse intervenuto anche il Tribunale di Bologna con sentenza del 25 maggio 2018 (peraltro citata dal provvedimento in commento).

In particolare, l'ordinanza del Tribunale di Verona (emessa all'esito di procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) precisa – pur nella consapevolezza che “la norma risulta quanto mai ambigua” – che nel caso in cui il professionista abbia prestato la sua opera nella conciliazione giudiziale o in una transazione (intervenute, ma ciò è ovvio, prima della decisione) si debba “riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, che un aumento del 25% di esso”.

Continua il provvedimento precisando che “se si ha riguardo alla chiara funzione premiale della previsione, non si può che optare per la prima delle due esegesi esposte” (vale a dire per quella che riconosce all'avvocato l'intero compenso per la fase decisionale aumentato fino al 25%). Ed ancora si legge che “è evidente infatti che essa mira ad incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso e tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituto da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale poiché, a fronte dii una simile prospettiva, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione”.

Insomma, si tratta di interpretazione fondata; ed invero - ed al di là del fatto che, come osserva il Tribunale di Verona, sarebbe contrario allo spirito della norma prevedere che, nel caso di transazione, l'avvocato si veda riconosciuto un compenso per una porzione (in teoria di pochi punti percentuali, poiché la norma assume un aumento “fino ad un quarto”) di quanto gli spetterebbe per la fase decisionale, facendo una soluzione di tal fatta venire meno qualsiasi incentivo a comportamenti volti alla deflazione del contenzioso - v'è da evidenziare che spesso l'opera prestata per giungere ad un accordo transattivo (contatti, trattative, incontri, stesura degli accordi) impegna il professionista forense ben di più che la predisposizione delle difese conclusive nelle quali essenzialmente si sostanzia l'attività per la fase decisionale.


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