Di Giulia Bettini


Nuovo intervento del Governo in favore di imprese e professionisti, travolti dalla crisi originata dal coronavirus e, soprattutto, dalle misure a loro volta adottate a contenimento dell’epidemia. Ecco, in sintesi, le principali misure previste dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, il cosiddetto Decreto Liquidità.

1) via libera a 200 miliardi di euro di prestiti agevolati alle imprese coperti da garanzie esterne; vi potranno accedere le imprese che a) alla data del 31 dicembre 2019, non erano classificate come “in difficoltà”; b) alla data del 29 febbraio 2020, non aveva nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

Il prestito - che potrà ammontare al massimo al 25% del fatturato dell’anno precedente ovvero al doppio dei costi del personale dell’impresa - dovrà essere destinato al finanziamento di attività localizzate in Italia, per poi essere rimborsato entro sei anni dall’erogazione.

In mancanza - nell’ipotesi in cui l’azienda non fosse in grado di provvedere al rimborso - il prestito erogato verrà coperto dallo Stato, in una misura che potrà variare tra il 100% e il 70%, a seconda del numero dei dipendenti, del fatturato dell’azienda oltre che dell’ammontare del prestito medesimo.

Nel dettaglio, per quel che concerne le piccole e medie imprese (inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA), fino a 499 dipendenti, il prestito è garantito dal Fondo di Garanzia, nei seguenti termini:

- i prestiti più piccoli (fino a 25 mila euro) vengono erogati con una procedura super agevolata, senza istruttoria né da parte delle banche né da parte del Fondo di garanzia; in questo caso la garanzia pubblica sarà pari al 100%;

- per i prestiti fino a 800 mila euro e per chi fattura meno di 3,2 milioni di euro, invece, la garanzia pubblica resterà ancora al 100% previo superamento di un’istruttoria “alleggerita” da parte del Fondo di Garanzia;

- per i prestiti oltre gli 800 mila euro, e con un tetto massimo di 5 milioni, resta la valutazione da parte del Fondo, mentre la garanzia scende al 90%, con la possibilità di tornare piena, e cioè al 100%, solo con l’intervento dei Confidi, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Per le imprese più grandi (sopra i 499 dipendenti), la garanzia viene prestata da Sace S.p.A., società che si occupa di assicurazione e servizi finanziari per le aziende che fanno export, controllata da Cassa depositi e prestiti.

In questo caso, la garanzia pubblica sarà più limitata e coprirà:

- il 90% dell’importo del finanziamento per le imprese che contano meno di cinquemila dipendenti in Italia e un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- l’80% dell’importo del finanziamento per quelle che hanno un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro o che contano più di cinquemila dipendenti;

- il 70% per quelle che hanno un fatturato superiore ai 5 miliardi di euro.

2) potenziamento del sostegno pubblico all’esportazione, con l’introduzione di un sistema di coassicurazione, in base al quale lo Stato assume il 90% degli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace (che si accolla il restante 10%), liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

3) previsione di una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale; le misure investono: la redazione del bilancio; i finanziamenti alla società; la disciplina del fallimento e delle altre procedure di insolvenza.

4) rinvio degli adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese: in aggiunta a quanto già previsto con il Decreto “Cura Italia”, si prevede la sospensione dei versamenti di IVA, delle ritenute e dei contributi per i mesi di aprile e maggio per a) le partite Iva e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a cinquanta milioni di euro che abbiano registrato un calo del fatturato del 33%, b) i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che abbiano registrato una perdita di fatturato del 50% nei mesi di marzo e di aprile appena trascorsi; inoltre, c) si prevede la sola sospensione del versamento di IVA per i residenti delle cinque province più colpite dalla pandemia (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), che hanno registrato calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni di euro.

I versamenti bloccati dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate di pari importo, sempre a partire da giugno.

5) rafforzamento dei “poteri speciali” dello Stato per evitare che, con il calo dei titoli borsistici, le imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all'estero a prezzi di saldo, diventando così una facile “preda” di colossi internazionali.

A tal fine viene introdotta un’estensione del cosiddetto Golden Power, ovvero della facoltà attribuita all’esecutivo di opporsi all’acquisto di determinate partecipazioni o, comunque, di dettare delle specifiche condizioni e/o di apporre veti sull’adozione di particolari delibere aziendali; l’estensione riguarda non solo le aree tematiche (ai settori tradizionali delle infrastrutture critiche e la difesa, vengono aggiunti quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza, alimentare e via dicendo) ma anche le modalità di esercizio del potere medesimo (divenendo operativo anche per l’ipotesi di acquisti di partecipazioni superiori al 10%).


Il presente articolo non costituisce la prestazione di un parere professionale ed ha valore meramente informativo. Tutti i diritti riservati - Avv. Giulia Bettini.