Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti in favore dei consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014; per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ed ha piena applicazione dal 13 dicembre 2016 relativamente alle disposizioni in ordine all'etichettatura ed alle informazioni nutrizionali.

Si pensi alla leggibilità delle informazioni obbligatorie (al cui riguardo il Regolamento prevede una dimensione minima dei caratteri, fissata in 1,2 millimetri, salvo che per le confezioni con superficie minore agli 80 centimetri quadrati, per le quali è prevista una dimensione minima di 0,9 millimetri), alle etichette nutrizionali (già da tempo molto diffuse nella prassi) è divenuta obbligatoria dal 13 dicembre 2016: le informazioni che vanno necessariamente esplicitate riguardano il contenuto calorico, i grassi, i grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri ed il sale; i valori devono essere espressi per 100 grammi o per 100 millilitri di prodotto); anche in tal caso, chi risponde di evenutali deficienze nell'informativa è l'Operatore (OSA, acronimo di Operatore Sanitario Alimentare) che provvede alla commercializzazione /importazione nel mercato della UE.
 
Ed ancora, qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie (allergene) deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene, e deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo. Negli ingredienti va inserita anche la lista dei nanomateriali impiegati nella preparazione degli alimenti.

L'indicazione di origine del prodotto è obbligatoria, già dal mese di aprile 2015 per le carni fresche suine, ovine, caprine e per i volatili. Va evidenziato che anche per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo è necessario fornire adeguate indicazioni sugli ingredienti allergenici. Nel caso di prodotto alimentare venduto a distanza (si pensi agli acquisti sul web), le informazioni obbligatorie sull’etichetta devono essere fornite prima dell’acquisto e, quindi, devono essere rese da subito disponibili al potenziale acquirente.

Il regolamento individua il responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni nell’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato ovvero, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, nell’importatore nel mercato dell’Unione. E' questo pertanto il soggetto che risponderà, sotto ogni aspetto, nel caso di informazioni inesatte o incomplete.

Questa è una breve panoramica delle principali informazioni che vanno necessariamente fornite al Consumatore; la normativa - diretta a tutelare quest'ultimo ed a metterlo nella condizione di conoscere ciò che viene utilizzato nella preparazione degli alimenti (lo si ribadisce, anche nel caso di cibi non preimballati somministrati nei punti vendita o di ristoro collettivo) e di scegliere con cosapevolezza come meglio orientare i suoi aquisti e la dieta – è oggettivamente complessa, essendo il frutto dell'intervento del Legislatore europeo, nazionale e regionale e di una non sempre coerente stratificazione della normativa.

Le sanzioni che discendono dal mancato rispetto delle prescrizioni di legge - che attengono sia al Diritto penale che al Diritto amministrativo - sono senza dubbio severe. L'omessa o insufficiente informativa sui prodotti rileva peraltro anche nell'ambito del Diritto civile e, in particolare, coinvolge la responsabilità da fatto illecito, fonte di danno e della relativa obbligazione risarcitoria.

La mancanza o il difetto di informativa espone il produttore o il distributore ad una responsabilità da prodotto difettoso secondo quanto previsto dalla normativa europea e recepita anche dal nostro Ordinamento; un prodotto può dirsi difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto del modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione e delle istruzioni ed avvertenze fornite dallo stesso produttore (art. 117 del Codice del Consumo); ed è questa la previsione cogente da cui discende la responsabilità civile del produttore/distirbutore per l'inadeguata etichettatura.

Va quindi preso seriamente in considerazione e valutato il rischio che qualora da un prodotto alimentare che presenti un qualsiasi difetto nell'informativa (si pensi, ad esempio, alla mancata evidenziazione degli elementi allergeni presenti tra gli ingredienti di una preparazione alimentare), derivi un danno (nell'esempio appena fatto, si scateni una reazione allergica), l'Operatiore Sanitario Alimentare (inteso come colui con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato ovvero, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, nell’importatore nel mercato dell’Unione) dovrà rispondere dei danni cagionati.

In definitiva: la medesima violazione degli obblighi in materia di informazione può comportare sì l'erogazione di una sanzione amministrativa (spesso onerosa, ma sempre più di frequente inglobata nel prezzo di vendita del prodotto) e l'instaurazione di un procedimento penale ma, nel caso di danno procurato al consumatore, il sorgere di un'obbligazione volta ad assicurare il risarcimento del danno che sia la conseguenza dell'ingesione di quel dato ingrediente, prodotto o preparazione alimentare.

Da ciò la necessità di curare con attenzione l'aspetto del confezionamento, dell'etichettatura e dell'informativa al consumatore


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