Il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, ribadisce la natura sostanzialmente oggettiva del datore di lavoro nel caso di infortunio occorso al proprio dipendente.

La sentenza n. 724/19 del Tribunale Orobico conferma - con una sentenza sovrapponibile a quella già oggetto di breve commento su questo sito (novembre 2018) - che non ha alcun valore esimente la responsabilità del datore di lavoro il comportamento colpevole del proprio dipendente; anche in tal caso il Tribunale di Bergamo afferma a chiare lettere che è dovere del datore di lavoro non solo assumere le misure volte a prevenire gli infortuni, ma che lo stesso deve anche vigilare sull'effetivo uso di tali misure. "Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore,sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure vanga fatto effettivamente un uso da parte del dipendente". Secondo il Giudice "la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando la stessa presenta i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procediento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'eccezionalità e dell'eccezionalità, così come causa esclusiva dell'evento".

Continuna la sentenza affermando che "il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può rilevare quale concausa dell'infortunio,e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta". Ma si tratta di onere probatorio che non è fuori luogo definire diabolico: il criterio, spesso adottato nella valutazione dei fatti, di una sorta di prognosi postuma permette di indivuare pressoché sempre un ambito di possibile intervento del datore di lavoro, che sia in astratto idoneo ad impedire la verificazione dell'evento lesivo.


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