Con ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 10376/2018 in data 19 marzo 2019 all'esito dell'udienza di comparazione, il Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione depositato in formato c.d. “non nativo digitale”, e ciò, rilevando 1) che l'atto in questione era stato ottenuto mediante la scansione di immagini e non mediante la trasformazione di un documento testuale, 2) che tale modalità di predisposizione dell'atto digitale non risultava conforme alla normativa vigente in materia di processo civile telematico, 3) che il rispetto delle regole tecniche avrebbe lo scopo di rendere gli atti immediatamente intellegibili a tutti gli attori del processo, oltre che navigabili a chiunque, consentendo l'utilizzo di elementi dell'atto stesso e, infine, 4) che il deposito dell'atto in formato .pdf mediante scansione per immagini, non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo dell'atto e che, pertanto, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, c.p.c. l'atto deve essere dichiarato nullo, fissando il termine per la sua rinnovazione.
 
E' inutile soffermarsi sulle conseguenze che una sanzione di tal fatta può avere sul processo e, in definitiva, sulla parte.

L'ordinanza in esame si pone in contrasto con altra pronuncia sempre del Tribunale di Bergamo che ha ritenuto una mera irregolarità formale il depositato dell'atto in un formato non previsto.

E' quest'ultimo indirizzo che non si fatica certo a condividere, conforme ad altro orientamento giurisprudenziale da ritenersi ormai consolidato (si vedano Tribunale di Milano, Sez IX, Sent. 3.02.2016, n. 1432; Tribunale di Verona 4.12.2015, Tribunale di Padova, Sez. II, Ord. 13.05.2016), secondo cui la violazione di una regola formale, quale quella per cui si discute, non può portare a considerare improduttivo di effetti giuridici l'atto depositato soprattutto se lo stesso, pur difforme dallo schema di legge, abbia raggiunto il proprio scopo, sia pervenuto in cancelleria, sia stato inserito nel fascicolo informatico e sia dunque stato reso visibile al Giudice ed alle parti del processo.

L'irregolarità in argomento potrebbe semmai essere qualificata come una mera irregolarità, non essendoci peraltro alcuna norma che preveda la sanzione della nullità che, come è noto, deve essere espressamente prevista dalla legge: né la normativa primaria vigente in materia di processo civile telematico (art. 16 bis D.L. 179/2012), né la disciplina tecnica (2D.M. 44/2011) prevedono quale conseguenza quella della nullità dell'atto per l'inosservanza delle forme telematiche dettate per il deposito degli atti.

L'errore di “formato” del file, poi, non pare neppure inquadrabile, come invece par fare il Giudice orobico, nella nullità ex art. 156, comma secondo, c.p.c., prevista ogni qualvolta in cui l'atto non raggiunga il proprio scopo.

L'atto di citazione che ha generato la pronuncia in esame veniva infatti notificato a due soggetti (uno dei quali si costituiva regolarmente in giudizio, peraltro senza nulla eccepire sul formato dell'atto depositato per l'iscrizione telematica al ruolo della causa), mentre l'altro convenuto restava contumace, pur avendo ritirato il plico contenente l'atto di citazione.

L'unico “inconveniente” che l'errore di difformità di formato potrebbe generare si concretizza nell'impossibilità di estrarre parti dell'atto (l'operazione volgarmente chiamata “copia/incolla”); trattasi tuttavia di utilità che non può essere posta a criterio per validità validità o meno di un atto processuale, cui il Giudice avrebbe potuto e, a parere di chi scrive, dovuto porre rimedio ordinando il deposito telematico di un file “navigabile”.

In definitiva, ed in estrema sintesi, l'ordinanza in commento non pare condivisibile in quanto sanziona con la nullità l'atto introduttivo del giudizio, quando una tale sanzione non è prevista dalla legge, vieppiù se si considera che l'atto ha raggiunto il suo scopo, vale a dire quello essere giunto a conoscenza dei destinatari. Pronunce di tal fatta rischiano di limitare, rendendolo inviso agli operatori del diritto, le potenzialità di uno strumento – quello del processo civile telematico – di indubbia utilità e praticità che tutti – avvocati, magistrati e cancellieri – sono chiamati, volenti o nolenti, ad applicare.


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