Di Giulia Bettini


Il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 504/2019 del 27 febbraio 2019) si è pronunciato per l'applicazione estensiva della presunzione di pari responsabilità nella determinazione di un sinistro stradale, di cui all’art. 2054 secondo comma cod. civ., anche in mancanza di una collisione tra i veicoli.
 
Nella fattispecie il conducente di un veicolo a due ruote assumeva di essere caduto a terra nel tentativo, peraltro riuscito, di evitare la collisione con un’autovettura il cui conducente, con una manovra imprudente, si era immesso nella pubblica via proveniente da un accesso privato senza concederei la dovuta precedenza; sulla base di questo, chiedeva la condanna dell’automobilista al risarcimento di tutti i danni patiti.

Nel costituirsi in giudizio, il conducente dell’autovettura e la compagnia di assicurazione di quest’ultima respingevano ogni addebito, negando entrambi l’applicabilità della disposizione dell’art. 2054 comma 2 cod. civ., non essendo intervenuto alcuno scontro tra i veicoli, con le intuibili coseguenze sotto il profilo dell’onere della prova a carico del danneggiato.

Tale interpretazione non è stata condivisa dal Giudice del Tribunale di Bergamo il quale ha fatto proprio il principio secondo cui “La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ. è applicabile, di regola soltanto quando tra i veicoli coinvolto vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” riprendendo una non più recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 3704 del 9 marzo 2012).

Il Giudice ha peraltro ritenuto di procedere alla verifica del comportamento di entrambi i conducenti coinvolti, giungendo ad affermare, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, la sussistenza di una colpa concorrente del motociclista e dell’automobilista in misura non paritetica.

In definitiva, anche in caso di mancata collisione tra veicoli, varrebbe la presunzione di pari responsabilità prevista dal secondo comma di cui all'art. 2054 cod. civ., salva l'imprescindibilità per i conducenti coinvolti, ai fini di superamento della presunzione medesima, di fornire la prova di essersi attenuto alle regole di perizia e prudenza, nonché alle disposizioni del Codice della Strada.


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