E' noto che, secondo l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 20 del 2010 e sue successive modifiche, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dalla norma in argomento.

Spesso il contratto di assicurazione viene posto a fondamento delle domande svolte nei confronti della compagnia di assicurazione, terza chiamata in garanzia (si pensi alla copertura assicurativa contro la responsabilità civile).

Ci si chiede pertanto se la domanda giudiziale svolta nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata debba essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal Dlgs. 20/2010; la questione non è di poco conto se si considera la frequenza della fattispecie ed il fatto che – nel caso si ritenesse obbligatorio il tentativo di mediazione anche in ipotesi di tal fatta – il Giudice del merito dovrà sospendere il giudizio, fissando i termini per l'inizio della procedura di mediazione obbligatoria, con i conseguenti, intuibili costi, anche in termini di dilatazione dei tempi del processo.

A differenza di altri Uffici giudiziari (tra tutti, si veda la prassi del Tribunale di Verona, che ha elaborato uno specifico protocollo sull'argomento, assumendo che qualora in un giudizio che non sia stato preceduto dalla mediazione vengano svolte una domanda riconvenzionale o una reconventio reconventionis o una domanda trasversale o una chiamata di terzo o un intervento di terzo principale, relativi ad una delle materie del contendere di cui al comma 1 bis dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010, tali domande sono soggette a mediazione obbligatoria), il Tribunale di Bergamo si è dimostrato ondivago nel decidere sulle eccezioni di improcedibilità sollevate dalle compagnie che, terze chiamate in garanzia, hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Vi è peraltro una decisione del Tribunale di Bergamo che merita di essere segnalata.

Nell'ordinanza emessa nella causa n. 10546/17 R.G., il Giudice del Tribunale orobico ha ritenuto che la norma dell'art. 5 del Dlgs. n. 28 del 2010 – come tutte le norme che prevedono e disciplinano condizioni di procedibilità dell'azione – abbia natura eccezionale e che pertanto non possa avere applicazione estensiva, giusto quanto previsto dall'art. 14 delle Preleggi.

Il provvedimento continua rilevando “sul piano dell'interpretazione letterale, che il testo del suddetto articolo 5 stabilisce che l'improcedibilità deve essere eccepita dal “convenuto”” e che tale dato testuale consentirebbe “di affermare che la pronuncia di improcedibilità debba riguardare le sole domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto – dunque il destinatario della vocatio in ius – e non anche le domande da questi formulate nei confronti del terzo”.

L'ordinanza afferma l'“obbligo del giudice di interpretare la legislazione ordinaria in senso costituzionalmente orientato ed in modo conforme alla normativa europea”; richiama quindi la normativa europea secondo cui la mediazione, come ogni altro sistema di alternative dispute resolutions, debba garantire un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario (direttiva 2008/52/CEE; art. 1§1).

Il Giudice del Tribunale di Bergamo giunge quindi alla conclusione che sia necessaria un'interpretazione delle norme che disciplinano la mediazione “in modo da evitare che nel medesimo processo si instaurino una pluralità di procedimenti di mediazione, con allungamento dei tempi di definizione del giudizio” e, in definitiva, che “il procedimento di mediazione obbligatorio debba essere predicato della domanda con cui si instaura un giudizio e non anche delle domande (quali le domande riconvenzionali, le domande nei confronti di terzi, le domande trasversali) formulate nel corsi di un processo”.

In estrema sintesi:

- la legge che prevede l'esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale è norma eccezionale e, pertanto non è applicabile estensivamente;

- la norma fa riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto;

- un'interpretazione costituzionalmente orientata (principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione), porta ad escludere la possibilità di dare ingresso nel medesimo processo si instaurino una pluralità di procedimenti di mediazione, con il conseguente allungamento dei tempi per la definizione del giudizio.

Da ciò consegue, secondo il provvedimento in argomento, l'esclusione dell'improcedibilità della domanda svolta nei confronti della compagnia terza chiamata dal proprio assicurato in garanzia.

Si tratta di una pronuncia di sicuro interesse, che ha il pregio della completezza e del rigore sistematico; si auspica possa contribuire a fare chiarezza sulla pratica applicazione della cosiddetta mediazione obbligatoria, ormai divenuta parte integrante del nostro Ordinamento, dopo che l’art. 11-ter del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modifiche con la Legge n. 96/2017, che ha “stabilizzato” l'efficacia della relativa disciplina, che prima aveva invece mera natura transitoria e sperimentale.


Il contenuto di questo articolo ha finalità meramente informative e non costituisce prestazione di un parere professionale. Tutti i diritti riservati – Avv. Fernando Bolis